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Il Superbonus 110% confermato con la legge di Bilancio 2021, permette di ristrutturare la propria casa usufruendo di importanti agevolazioni fiscali.

 

Il superbonus è applicabile per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da utenti privati sulla 1° e 2° casa e i possessori di appartamenti all'interno di un condominio arrivando al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute.

Non si può richiedere per gli immobili in condominio se l’intervento di coibentazione riguarda unicamente un appartamento e non l'intero condominio.

 

L'incentivo per la sostituzione dei vecchi serramenti è valido fino al 30 giugno 2022, con detrazioni dal 50% al 110%.

Per la detrazione del 110% è necessario abbinare al cambio degli infissi anche altri lavori.

 

Per ottenere il Superbonus al 110% è necessario ridurre di due classi energetiche il consumo dell’edificio.

Non si può richiedere, invece, per gli immobili in condominio se l’intervento di coibentazione ha riguardato solo l’appartamento in questione.

 

Questo obiettivo può essere raggiunto tramite:

 

  • isolamento termico quindi l’involucro dell’edificio quindi, ad esempio, il cappotto termico;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali (come l’installazione di una pompa di calore)

 

 

All’intervento principale, si possono associare tutta una serie di ammodernamenti che vanno a completare l’opera di ristrutturazione dell’abitazione.

 

Se una di queste due condizioni vengono rispettate si può ottenere la detrazione anche per il cambio degli infissi.

 

Quindi:

  • chi abbina al cambio infissi uno degli interventi può beneficiare del rimborso al 110% (in cinque anni e come credito d’imposta); 
  • chi sostituisce solamente gli infissi può richiedere solo il rimborso del 50%.

 

 

Spese ammesse 

 

La maxi detrazione del 110% relativa agli serramenti comprende la fornitura e posa di:

 

  • scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti e loro elementi accessori, a condizione che la sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro);
  • porte e portoni d’ingresso;
  • componenti vetrati;
  • finestre;

 

Tutte le tipologie di infissi  sono quindi coperte, purché l’intervento:

 

  • preveda la sostituzione di elementi già esistenti,
  • riguardi stanze o vani riscaldati e serva quindi a proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati,
  • assicuri un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge (elemento che dovrà essere certificato da un tecnico qualificato, come stabilito dal decreto 48/2020).

 

Come dimensione i serramenti devono corrispondere al vano nel quale erano installati quelli precedenti, a meno che il cambio di dimensione non sia legato agli interventi di coibentazione effettuati, o a quelli di abbattimento delle barriere architettoniche (a partire dal 2021). 

 

Tempistiche

 

Le date delle spese sostenute per l’intervento trainato (infissi) devono essere comprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione di quello trainante (isolamento termico).

 

Fonte:https://metropolitanmagazine.it/il-superbonus-110-vale-anche-per-gli-infissi-ecco-cosa-sapere/

Fonte:https://www.immobiliare.it/news/superbonus-110-applicato-agli-infissi-si-puo-fare-ma-solo-ad-alcune-condizioni-48607/

 

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SuperBonus 110% per gli infissi




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